Utilizzo per fini lavorativi di locali sotterranei e semisotterranei

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 e in vigore a partire dal 12 gennaio 2025, ha introdotto alcune modifiche all’art. 65 del D. Lgs. 81/08, rubricato “Locali sotterranei o semisotterranei”.
Con circolare dell’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) prot. 30 dicembre 2024, n. 9740 e con nota prot. 20147 del 15/01/2025 del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono stati forniti gli indirizzi applicativi che di seguito si sintetizzano.
L’articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, modificando l’articolo 65 del D.Lgs 81/08, ha trasferito le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione in deroga per l’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei dalle AA.SS.LL. (Servizi SPESAL) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Nello specifico, l’istituto della deroga, sinora vigente, è stato sostituito da una comunicazione preventiva da inviare, a mezzo PEC, all’ufficio territoriale dell’INL.
Tale comunicazione dovrà essere corredata della documentazione attestante le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, il cui contenuto sarà indicato dall’INL con apposita circolare, ad oggi non ancora emanata.
I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.
Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
Pertanto, alla luce delle nuove modifiche introdotte, i Servizi SPESAL, dal 12 gennaio 2024, non accetteranno le richieste di deroga all’uso di locali sotterranei o semisotterranei, ex art. 65 del D.Lgs. 81/08.
Le nuove istanze dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, all’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che lo stesso indicherà.
Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data del 12 gennaio 2025 restano di competenza dei Servizi SPESAL che provvederanno con la consueta prassi amministrativa.
Inserito da :
Servizio di Informazione e Comunicazione Istituzionale
Data di pubblicazione:
30/01/2025
Ultimo aggiornamento:
30/01/2025
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