CORONAVIRUS - ORDINANZA N.175/8 MARZO 2020- DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO

Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 

A seguire  stralcio di ordinanza con gli obblighi prescritti:

"Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione"..

---------------------- 

si allega ordinanza n.175 - 8 marzo 2020

» ORDINANZA N.175/8 MARZO 2020- DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO
Download

Inserito da :

URP COMUNICA

Data di pubblicazione:

08/03/2020

Ultimo aggiornamento:

08/03/2020