WhistleblowingPA
L’istituto del whistleblowing è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.
L'ASL BT ha implementato un sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing.
Per segnalare un illecito è sufficente cliccare sul link https://aslbat.whistleblowing.it/#/?src=%2Freceiver%2Fhomek
Attraverso il collegamento è possibile effettuare la segnalazione di illeciti con le garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa ex Art. 54bis D.Lgs. 165/2001.
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il sito whistleblowing.it.
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato
IL SEGNALANTE PUÒ ESSERE:
- Il dipendente pubblico (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- Il lavoratore subordinato di soggetti del settore privato;
- Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- I collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
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- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante sarà comunicato entro sette giorni;
- la persona individuata darà seguito alla segnalazione, entro tre mesi dall’effettuazione della stessa;
COSA SI PUÒ SEGNALARE?
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente. Le disposizioni del decreto, infatti, non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
COME SI PUO’ SEGNALARE?
- attraverso l’utilizzo del canale interno https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/whistleblowingpa
- attraverso l’utilizzo del canale esterno, gestito da ANAC (articoli da 7 a 11, D. Lgs. n. 24/2023);
IL SISTEMA DELLE TUTELE RICONOSCIUTE AL SEGNALANTE SONO:
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato ed è fatto divieto di rivelare l’identità del segnalante
- E’ tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:
- «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI
- È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende:
- «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».
LE MISURE DI SOSTEGNO
- È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC». Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato
Il Legislatore ha attributo ad ANAC il:
- potere regolatorio: con la riforma introdotta dal d.lgs. 24/2023, è stato attribuito all’A.N.AC il potere/dovere di adottare, entro il 30 giugno 2023, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni ESTERNE. L’A.N.AC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e trattamento delle segnalazioni esterne.
- potere sanzionatorio di ANAC: (da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12; b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- altre misure: (Trasmissione annuale di dati alla Commissione europea; Pubblicazione di apposite informazioni nel sito istituzionale; Tenuta dell’elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno; Obblighi informativi in caso di ritorsioni.