Bilancio

Art. 6. del d.lgs. 175/2016

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Documenti e Modulistica

Mes Documents
835k 12/04/2024 10:09 12/04/2024 10:09
315k 12/04/2024 10:04 12/04/2024 10:04
129k 03/05/2023 14:04 03/05/2023 14:07
277k 03/05/2023 12:45 03/05/2023 12:45
227k 03/05/2023 12:44 03/05/2023 12:44
32k 03/05/2023 12:40 03/05/2023 12:40
85k 03/05/2023 12:37 03/05/2023 12:37
3,3MB 30/06/2022 11:59 30/06/2022 11:59
943k 31/05/2021 13:06 22/06/2021 12:12
1,2MB 16/06/2020 13:55 16/06/2020 13:55
10,9MB 12/11/2019 17:17 12/11/2019 17:17
483k 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
149k 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
424k 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
1,1MB 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
4,1MB 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
4,6MB 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
1,2MB 12/11/2019 17:15 12/11/2019 17:15
37,1MB 12/11/2019 17:06 12/11/2019 17:06
8,4MB 12/11/2019 16:55 12/11/2019 16:55
1 | 2