Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

La normativa stabilisce che dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali, ma devono alternativamente:

- acquisirle d’ufficio da altre amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti);

- accettare l’autocertificazione a firma del cittadino interessato, favorendo così la “decertificazione”.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione riguardo stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.Su tali certificazioni deve essere sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In fase di verifica delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono sempre richiedere all'AReSS di effettuare puntuali verifiche sui dati in possesso dell'Ente scrivendo all'indirizzo riportato.

In questa sezione si pubblicano numero di telefono ed indirizzo e.mail della struttura dell'Agenzia che gestisce l'assegnazione, per materia di competenza, della verifica e della trasmissione dei dati alle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43,71 e 72 del dpr 28 dicembre 2000 n.445

Pertanto, la struttura ricevente, giunta la richiesta, si premurerà successivamente di smistarla al Servizio competente per materia.

La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, oltre che per l'individuazione dell'Amministrazione richiedente il controllo, cui fare riferimento per eventuali esigenze di chiarimento. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di controllo.

Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato l'art 58 del D.Lgs- 82/2005, pertanto non sussiste più, in capo alle Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di pubblicazione di convenzioni-quadro ai fini della"Modalità di fruibilità dei dati".

 

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