Esenzione L99 - Compartecipazione alla spesa a seguito di infortunio sul lavoro: disposizioni
Si pubblica la DGR n. 1108/2020, inviata alla Sezione "Risorse strumentali e tecnologiche", al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali della ASL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati e degli Enti Ecclesiastici, con la quale si comunica che è stato registrato nel sistema informativo sanitario regionale EDOTTO, il codice esenzione L99.
Possono beneficiarne coloro che non godono di copertura assicurativa INAIL appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco.
Il codice esenzione L99 è stato registrato come codice non certificato, cioè un codice non associato alla condizione dell'assistito ma ad un particolare evento, quindi non verrà rilasciato dagli sportelli anagrafe alcun attestato per tale codice, può essere utilizzato per l'esenzione del pagamento delle prestazioni di pronto soccorso e per le successive visite di controllo ed esami diagnostici strettamente correlati all'infortunio occorso sul lavoro ed è utilizzabile a decorrere dal 1 settembre 2020.
Per tutti i dettagli si rimanda agli Allegati presenti nella sezione Documenti e Modulistica.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio di helpdesk al numero verde 800.955.175, gratuito da rete mobile e fissa, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.
Data di pubblicazione:
04/09/2020
Ultimo aggiornamento:
30/09/2020
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