Regione Puglia: avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326 - Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le Regioni Puglia, Sardegna, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento.

Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale (avvio a regime)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 luglio 2011 Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del Sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento. [G.U. 183 del 8.8.2011]

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, (omissis) :

e' definito il seguente programma di avvio a regime:

a) provincia autonoma di Trento, dal 1° ottobre 2011;

b) regioni Toscana e Sardegna, dal 31 dicembre 2011;

c) Regione Puglia, dal 31 gennaio 2012.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto dei sistemi informativi regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008. 3.

Con successivi decreti e' stabilita l'estensione alle altre regioni del programma di avvio a regime di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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Data di pubblicazione:

01/02/2012

Ultimo aggiornamento:

05/11/2019