Evento - 22 Aprile - La responsabilità medica: profili penalistici e civilistici
22 Aprile 2024 Centro Congressi “Tina Anselmi”
Castellana Grotte IRCCS “Saverio de Bellis”
RAZIONALE
La responsabilità medica è la responsabilità professionale legata ai danni provocati al paziente in seguito ad errori, omissioni o violazioni degli obblighi collegati all’attività sanitaria. Un errore effettuato durante una diagnosi o una mancata vigilanza durante un intervento chirurgico possono far nascere in capo ai sanitari una responsabilità civile o penale.
Prima di concentrare l’attenzione sulla responsabilità in campo medico è bene ripercorrere per sommi capi la differenza giuridica tra responsabilità civile e penale.
In sintesi, la responsabilità civile deriva dalla violazione di una norma che regola i rapporti tra privati cittadini e comporta l’obbligo del risarcimento del danno causato all’altra persona, mentre la responsabilità penale sussiste quando il soggetto viola una norma penale, per la quale scatta una sanzione in denaro (multa o ammenda) o detentiva (reclusione o arresto).
Inoltre, per ciò che attiene la sfera civilistica, questa include sia la responsabilità contrattuale che extracontrattuale. La prima nasce nel caso di inesatta, incompleta o ritardata prestazione di uno specifico adempimento, mentre la seconda prevede che il responsabile del danno abbia agito con dolo o colpa.
Per quanto riguarda la responsabilità medica occorre fare una premessa, infatti essa sussiste solo quando esiste un legame causale tra il danno provocato alla salute del paziente e la condotta dell’operatore sanitario.
La professione medica si presta, più di altre professioni, ad essere oggetto di azioni giudiziarie o risarcitorie, per questo motivo la natura della responsabilità medica civile è stata oggetto di numerose discussioni. Nonostante ciò, la legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017) ha definito in modo chiaro la natura della responsabilità civile:
- si ha responsabilità extracontrattuale qualora la responsabilità del danno debba essere attribuita al medico che opera - a qualsiasi titolo - all’interno della struttura sanitaria;
- si ha responsabilità contrattuale qualora il danno sia da attribuire direttamente alla struttura sanitaria (c.d. responsabilità da contatto sociale).
La principale differenza tra le due tipologie di responsabilità riguarda soprattutto l’applicazione di norme differenti in merito a diversi aspetti, infatti mentre nella responsabilità contrattuale l’onere della prova ricade su chi ha causato il danno, nella responsabilità extra-contrattuale sarà il danneggiato a dover provare l’esistenza dell’illecito, della condotta colpevole e del nesso causale.
La responsabilità del medico può portare anche a conseguenze di tipo penale, di fatti la legge Gelli-Bianco ha previsto, in caso di omicidio colposo o lesioni cagionati durante l’esercizio dell’attività sanitaria, la responsabilità penale dei sanitari. È opportuno sottolineare che questa legge ha comportato alcune modifiche in relazione a quanto prevedeva la precedente normativa (legge Balduzzi).
Mentre prima, in presenza del rispetto delle linee guida e di buona pratica accreditate dalla comunità scientifica e dalla colpa lieve, il medico risultava non punibile per il fatto colposo, la legge Gelli è intervenuta disciplinando che i soli caratteri di negligenza ed imprudenza sono necessari per determinare la punibilità del sanitario, anche qualora la sua condotta risultasse in linea con le indicazioni guida.
Il convegno che si propone presenta una analisi tanto della sfera civilistica quanto di quella penalistica della responsabilità medica
PROGRAMMA
ore 15.00 – Saluti istituzionali
Dott. Vincenzo Delvecchio – Presidente C.I.V. IRCCS
Dott. Tommaso Antonio Stallone – Direttore Generale IRCCS
Avv. Maria Antonietta Papadia - Consigliera COA Bari e Coordinatrice della Commissione Consiliare “Diritto Sanitario: aspetti civili e penali”
ore 15:30 - Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori
Avv. Giuseppe Napolitano – Responsabile Ufficio Legale IRCCS
ore 15.35 – Profili penali della responsabilità medica: un inquadramento sistematico
Dott. Andrea Apollonio, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Patti, autore
ore 16.05 – La responsabilità penale del sanitario e cenni sul sequestro delle cartelle cliniche
Dott. Luca Miceli, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Brindisi
ore 16.35 – Coffee break
ore 16.50 – La responsabilità contabile del medico e l’azione di rivalsa della struttura sanitaria
Avv. Pierandrea Piccinni, Direttore U.O.C. “Struttura burocratico-legale” ASL Lecce
ore 17.20 – La responsabilità della struttura sanitaria e la gestione del sinistro
Avv. Nicola Fucci Avvocato del Foro di Trani, Docente presso l’Università L.U.M. di Casamassima
ore 17.50 – Question time
ore 18.00 – Termine dei lavori
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare tramite registrazione a mezzo mail da inoltrare a formazione@irccsdebellis.it.
CREDITI
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti formativi ordinari secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 (tre) crediti ECM.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio Formazione dell’IRCCS “S. de Bellis” – tel: 080.4994159; e-mail: formazione@irccsdebellis.it
SEDE
IRCCS “Saverio de Bellis”
Centro Congressi “Tina Anselmi”
Viale della Resistenza,60 – Castellana Grotte
ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa
Ufficio Formazione – formazione@irccsdebellis.it - 0804994159
Sanita.puglia.it/web/debellis
INFORMAZIONISCIENTIFICHE
L’evento ECM 1534-414532, accreditato per N.100 partecipanti con N. 3 crediti è gratuito e rivolto a tutte le professioni sanitarie. I crediti formativi assegnati previa verifica dell’effettiva frequenza e superamento del test di verifica d’apprendimento.
Gli attestati ECM saranno inviati per posta elettronica all’indirizzo riportato sulla scheda di iscrizione.
PER CONSEGUIRE I CREDITI ECM RELATIVI ALL’AEVENTO È OBBLIGATORIO:
- Partecipare al 90% delle attività formative;
- Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento;
- Compilare il questionario di valutazione della qualità percepita;
- Compilare la scheda anagrafica partecipante.
Il Mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti ECM ma solamente all’attestato di partecipazione.
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine dell’evento.
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Data di pubblicazione:
28/03/2024
Ultimo aggiornamento:
09/04/2024
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