REGISTRO INFORTUNI

A partire dal 5 febbraio 2013 il Registro Infortuni non è soggetto a vidimazione da parte dell'Organo di Vigilanza territorialemnte competente

Registro Infortuni

Il Registro Infortuni, conforme al modello allegato al DM 12 settembre 1958, è il documento aziendale nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. In alternativa al supporto cartaceo le aziende possono adottare per le registrazioni degli infortuni un sistema informatico secondo le indicazioni previste dal DM 10 agosto 1984. Il datore di lavoro, anche con un solo dipendente, deve istituire il Registro Infortuni la cui tenuta è un obbligo sancito dall’art. 4 comma 5 lett.o) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626 che, in forza dell’art.53 comma 6 del D.Lgs. 09 aprile 2008 e s.m.i., rimarrà in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del Decreto che stabilirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il Registro Infortuni, a partire dal 05 febbraio 2013, non è soggetto a vidimazione da parte dell’Organo di Vigilanza territorialmente competente, così come disposto dall’art. 1 della Legge Regionale 1 febbraio 2013, n.2 “modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 27 novembre 2009, n.28 (disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)” pubblicata sul BURP n.18 del 05.02.2013.

Il Direttore Dipartimento Prevenzione dott. Giovanni De Filippis

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Data di pubblicazione:

15/02/2013

Ultimo aggiornamento:

13/01/2016