1. SEGNALAZIONE ILLECITI ED IRREGOLARITÀ DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA ASL DI LECCE

    L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del D.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come Whistleblowing.


    Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico, indirizzata agli organi legittimati ad intervenire.
    La segnalazione (cd. whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all’emersione e prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.


    La ASL di Lecce mette a disposizione del personale dipendente una piattaforma informatica per la gestione del processo di segnalazione.


    Il Servizio è erogato via internet da società esterna che, in qualità di Responsabile del trattamento, garantisce la protezione del collegamento con il server, la segretezza e l'integrità dei dati, utilizzando le tecnologie allo stato dell'arte,ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.


    Per inviare una segnalazione, il dipendente ASL deve copiare il seguente link:

    https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=ZGBQN0&dipendente=1

    su Google (o altri motori di ricerca) e seguire le indicazioni per la compilazione.


    Il codice di verifica, unico e dedicato a tutto il personale dipendente dell’ASL di Lecce, è comunicato tramite circolare interna, a firma del Direttore amministrativo e del Responsabile anticorruzione.

    Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, la piattaforma on line rilascia un codice univoco di segnalazione, attraverso il quale il segnalante potrà accedere al sistema, nelle modalità già descritte, per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione.

    Il dipendente che effettua una denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
    Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art.2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

    Dunque, la tutela dell'anonimato del segnalante è garantita all'interno del rapporto di lavoro, per evitare ritorsioni, ma può essere sacrificata, laddove si instauri un procedimento (penale, civile, contabile, disciplinare), a seguito dei fatti denunciati.
     
    La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..


    Per ogni ulteriore chiarimento o precisazione sull'accesso alla piattaforma  è possibile rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dott. Pasquale Orefice, alla Responsabile per la trasparenza, dott.ssa L. Sonia Cioffi, ovvero al personale incaricato presso l'Ufficio unico per la prevenzione della corruzione e trasparenza:

    dott.ssa Sandra Rosa Villani   0832 215731 prevenzionecorruzione@ausl.le.it 

    dott.ssa Barbara Garnero 0832 215647 trasparenza@ausl.le.it 

     

     

     

     

    data di pubblicazione: