Sicurezza alimentare: ingredienti e allergeni nelle etichette

Tredicesima pubblicazione sul tema della Sicurezza alimentare per informare i cittadini sulle malattie trasmesse dagli alimenti e sulle corrette modalità di conservazione e consumo dei cibi. Parliamo di ingredienti e allergeni indicati nelle etichette dei cibi.

Le notizie comparse un po’ ovunque sui social e su siti di recente, come la notizia della morte di una ragazza di 20 anni per shock anafilattico conseguente all’ingestione di un tiramisù vegano contenente proteine del latte, le allerte alimentari relative a maionese alla soia contenente tracce di uova, i brownie senza lattosio con  presenza di latte e altro ancora, impongono la necessità di esaminare un aspetto fondamentale riguardante gli alimenti: le informazioni da fornire ai consumatori attraverso le etichette apposte sulle confezioni o presso i banchi di vendita.

Informazioni inesatte o peggio, non rispondenti al vero, comportano un rischio molto elevato per il consumatore e per la sua salute, in special modo per quel che riguarda la presenza di ingredienti e/o allergeni non dichiarati o diversi da quelli dichiarati.

Fornire informazioni corrette sugli alimenti tramite l’etichettatura costituisce un obbligo per chi produce o somministra alimenti, previsto dalla legislazione alimentare sia nazionale che europea   che consente ai consumatori di effettuare scelte consapevoli (vedi articolo del 1 febbraio 2021 “Etichettatura degli alimenti”).

Impariamo pertanto a leggere una etichetta di prodotto alimentare: quali informazioni il consumatore deve ricavarne.

Premettiamo che la norma che declina le modalità di etichettatura è il Reg. UE 1169/2011 e s.m.i. e che tutte le indicazioni presenti in etichetta devono essere in lingua comprensibile nel paese di vendita, in Italia in lingua italiana. Le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile.

Da questo articolo in poi vedremo nel dettaglio quali sono le informazioni obbligatorie previste e quali le facoltative.

Una etichetta deve in primo luogo contenere obbligatoriamente la denominazione del prodotto, che è quello dato dal produttore, per esempio “hamburger di vitello”, “bastoncini di pesce”, “insalata di mare” ecc.

È chiaro che a questo punto bisogna inserire informazioni su cosa in realtà quell’alimento contiene: l’elenco degli ingredienti.

Gli ingredienti sono indicati sull’etichetta in ordine decrescente di peso cioè dalla quantità maggiore alla minore, indicata in percentuale sul netto, si usa la denominazione legale o usuale del prodotto, per esempio latte, pomodoro, tonno, farina di frumento, eventualmente accompagnata dallo stato fisico del prodotto o dal trattamento subito (es. in polvere, surgelato, decongelato, liofilizzato ecc.); non si possono utilizzare nomi locali né inventati né tantomeno nomi commerciali.

Disposizioni particolari riguardano alcuni ingredienti: l’acqua che viene aggiunta nelle preparazioni non viene indicata se non supera il 5% del prodotto finito; i miscugli di frutta, di ortaggi, di funghi, spezie e piante aromatiche in cui non prevale un ingrediente rispetto agli altri, sono elencati con la dicitura “in proporzione variabile”; gli ingredienti in quantità inferiore al 2% sono elencati in ordine sparso alla fine dell’elenco; per gli oli e i grassi raffinati deve essere indicata l’origine vegetale specifica (oliva, girasole, palma ecc.).

Quando l’alimento è composto da un unico ingrediente come per esempio gli ortaggi e la frutta freschi, le acque gassate, i formaggi senza aggiunta di altri prodotti, il burro, il latte e la panna, può essere omesso l’elenco degli ingredienti.

Fra gli ingredienti possono esserci alimenti o sostanze che anche in piccolissime quantità risultano nocive per alcuni individui, si tratta di alimenti e /o sostanze che possono con maggiore frequenza rispetto ad altri dar luogo ad allergie o intolleranze alimentari, pertanto il legislatore ha previsto l’obbligo di indicarne sulla etichetta la presenza, anche in tracce.

Le sostanze o ingredienti ritenute “allergeni” devono essere riportate in etichetta anche se sono presenti in piccole quantità o se nel processo produttivo esiste una seppur minima possibilità di contaminazione accidentale e anche se sono presenti in forme derivate.

Questi sono indicate espressamente nel regolamento 1169/2011 e sono le seguenti:

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut

2. Crostacei

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Soia

7. Latte contenente lattosio

8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland

9. Sedano

10. Senape

11. Semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro

13. Lupini

14. Molluschi

 

N.B.  Il rischio è così elevato che la norma prevede l’obbligo di indicare la presenza di allergeni anche nel menù dei ristoranti, delle mense e di qualunque altra attività di somministrazione di alimenti e che qualora non presenti sul menù devono comunque essere messi a disposizione del consumatore. Gli allergeni devono essere messi in evidenza con caratteri chiaramente distinti per dimensioni, stile o colore di fondo per esempio sono indicati in grassetto o in maiuscolo. Possono non essere evidenziati solo nei casi in cui la loro presenza è evidente nel nome del prodotto stesso (es. yogurt alla nocciola, gamberi del Pacifico, biscotti all’uovo). La quantità netta dell’alimento è espressa in grammi o chilogrammi per indicare il peso (per gli ingredienti solidi), litri, centilitri o millilitri per il volume (per i liquidi); non è obbligatoria per gli alimenti soggetti a notevole calo di peso, generalmente venduti al pezzo o pesati al momento. Quando è presente il liquido di governo o la glassatura il peso netto si riferisce all’alimento sgocciolato o privo di glassa.

 

Il Ministero della Salute ha prodotto un opuscolo consultabile al seguente link:

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_215_allegato.pdf

 

Per altri approfondimenti

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=sicurezzaAlimentare&id=1475&lingua=italiano&menu=sicurezza

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF

 

Articolo a cura della Dr.ssa Alberta Natola e Dr.ssa Alessandra Casieri della Unità Operativa Semplice Dipartimentale SICUREZZA ALIMENTARE ANTIBIOTICORESISTENZA

 

Per consultare altri articoli vedere la sezione Raccomandazioni di sicurezza alimentare 

 

Brindisi,  23 febbraio 2023

Data di pubblicazione:

23/02/2023

Ultimo aggiornamento:

23/02/2023