Amianto

Entro il 28 febbraio di ogni anno, in applicazione della Legge 257 del 1992, le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, devono inviare la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.


La relazione:

  • contiene le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 in argomento;
  • è redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976;
  • va inviata alle Regioni (sezionepsb@pec.rupar.puglia.it) e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa.

 

Si evidenzia che l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.

 

Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto (coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni, ecc.) per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4a del punto 4.

Normativa

» Legge 27 marzo 1992
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» Circolare ministeriale n. 124976 del 17 febbraio 1993
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» D. Lgsl n. 81 del 2008 e s.m.i. - Art. 2
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» D. M. 6 settembre 1994 con allegati
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» DPR 8 agosto 1994 Linee indirizzo piani di protezione amianto
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» DM 14 maggio 1996
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Modulistica

» Modello unificato dello schema di relazione
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Reportistica

» Dati MCA Regione Puglia 2020
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