Amianto
Entro il 28 febbraio di ogni anno, in applicazione della Legge 257 del 1992, le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, devono inviare la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.
La relazione:
- contiene le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 in argomento;
- è redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976;
- va inviata alle Regioni (sezionepsb@pec.rupar.puglia.it) e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa.
Si evidenzia che l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.
Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui nel proprio ambiente di lavoro sia presente materiale contenente amianto (coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni, ecc.) per la cui semplice detenzione non è necessaria la comunicazione entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve comunque verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4a del punto 4.