Cambiate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di celiachia rivolta a ristoratori e ad albergatori.

Il provvedimento è pubblicato sul BURP n. 94 del 16/07/2014.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 23 giugno 2014, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta regionale n. 2272 del 13/11/2012 “Criteri per l’assegnazione alle ASL dei finanziamenti vincolati ex art. 5 della legge n.123/2005, finalizzati alla formazione in materia di celiachia rivolta a ristoratori e ad albergatori” che disciplinava le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di II livello in materia di celiachia e, in particolare, la durata in ore di detti corsi ed il numero minimo di discenti necessario per l’avvio degli stessi.

Con il nuovo provvedimento, la fase della formazione prevede:

  1. Formazione base, della durata di n. 2 ore, a carattere teorico, aperta a tutti gli OSA/alimentaristi che vogliano acquisire elementi generali sulle problematiche correlate alla celiachia e sulla sicurezza alimentare legata al pasto gluten free.
  2. Formazione pratica, della durata di n. 2 ore, successiva alla formazione base e così distribuite: - 1 ora con l’aiuto di uno chef esperto in preparazione di pasti e pietanze per celiaci, il quale dovrà dare evidenza pratica di organizzazione della cucina, modalità di preparazione dei piatti senza glutine, gestione del rischio contaminazione. Tale figura di esperto potrà essere indicata dall’AIC, unitamente al luogo fisico dove effettuare la prova pratica; le materie prime dovranno essere procurate dallo stesso chef; - 1 ora con l’aiuto del Tecnico della Prevenzione della ASL per gli aspetti legati al Piano di autocontrollo.

Il numero dei partecipanti ai corsi di formazione o di aggiornamento deve essere, di norma, non inferiore a 15 unità e non superiore a 40 unità, in modo da favorire l’apprendimento in modo partecipativo e interattivo dei discenti.

Gli attestati dei corsi di formazione in materia di celiachia eventualmente già rilasciati dall’AIC a seguito della realizzazione di corsi organizzati nel periodo antecedente all’entrata in vigore della citata D.G.R. n. 2272/2012, hanno una validità di 4 anni a decorrere dalla data del rilascio degli stessi a condizione che l’AIC, nella persona del suo rappresentante legale in Puglia, trasmetta i programmi dei suddetti corsi all’Ufficio regionale competente e che detti programmi siano positivamente valutati, per quanto attiene ai contenuti dei corsi ed alla loro durata, avendo a riferimento a quelli organizzati e tenuti dai SIAN delle AASSLL.

In allegato il provvedimento.

» DGR n. 1214 del 23_06_14.pdf
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Inserito da :

Tiziana Tribuzio

Data di pubblicazione:

16/07/2014

Ultimo aggiornamento:

13/01/2016