NOTA URGENTE in materia di ACCOGLIENZA e ASSISTENZA SANITARIA degli IMMIGRATI.
Vengono ribaditi alcuni principi ispiratori della normativa regionale vigente. Tra l'altro la garanzia che l'accesso alle cure da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno (Straniero Temporaneamente presente) non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità.
L’Assessore Regionale TOMMASO FIORE dirama una NOTA URGENTE in materia di ACCOGLIENZA e ASSISTENZA SANITARIA degli IMMIGRATI. Nella NOTA l’Assessore FIORE richiama alcuni principi ispiratori della normativa regionale vigente, che reitera con assoluta coerenza:
- "la tutela della salute dell’immigrato, che ha più difficoltà ad accedere alle cure, una questione cruciale è rappresentata dal grado di accessibilità e fruibilità dei servizi socio-sanitari; la prima dipende prevalentemente dalla normativa, la seconda dalla capacità culturale ed organizzativa ei servizi di adeguare le risposte ad utenti differenti”;
- “la priorità di un SSN di tipo universalistico e solidaristico deve essere quella di contrastare le crescenti disuguaglianze nella salute attraverso la realizzazione di modelli assistenziali in grado di dare una risposta efficace a bisogni di salute di tutti i gruppi di popolazione”.
L’Assessore FIORE fa discendere da questi principi l’assicurazione “dell’effettività dell’accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, stante l’attuale emergenza”, ed enuclea le direttive per:
- l’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario, spettante ai titolari di permesso di soggiorno;
- la concettualizzazione di “residenza effettiva dimora” e di "persona che non ha fissa dimora", di richiedenti di protezione internazionale e di stranieri in possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale;
- la durata dell’iscrizione sanitaria; quindi il richiamo alla Legge Regionale 4/12/2009 n.32 art.10 in materia di “cure urgenti” e “cure essenziali”.
In sintesi:
1) ai possessori di codice STP ed Eni deve essere attribuito il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta per sei mesi rinnovabile;
2) per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale.
Infine, l’Assessore FIORE richiama un forte “principio”: <Si raccomanda che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità>.
Inserito da :
sonia giausa
Data di pubblicazione:
21/04/2011
Ultimo aggiornamento:
16/12/2015
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